Le calzature antinfortunistiche devono essere prodotte secondo particolari standard dettati dalle disposizioni di legge sulla tutela della salute dei lavoratori e sulle caratteristiche del Dispositivi di Protezione Individuali.
In Italia sono in vigore le norme recepite dalla legge europea emanata nel 1993 che distingue le tipologie di scarpe da lavoro in relazione ai livelli di rischio. Per ogni categoria la norma fornisce i requisiti minimi di cui le scarpe di sicurezza devono essere dotate.
Il 16 febbraio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono state pubblicate le ultime modifiche alla norma che negli anni è stata più volte aggiornata. Le novità riguardano la normativa EN 20344 2011 che sostituisce la EN 20344 2004 relativa ai “Dispositivi di protezione individuale. Metodi di prova e sicurezza” e la EN 20345 2011 che sostituisce la EN 20345 2004 relativa ai “Dispositivi di protezione individuale. Calzature di sicurezza”.
Le calzature antinfortunistiche (secondo le norme EN ISO 20345) devono essere dotate:
- di suole resistenti allo scivolamento (prima causa di infortunio sul lavoro);
- di puntale per la protezione del piede da urti e schiacciamenti;
- di solette in grado di evitare le perforazioni.
La normativa impone requisiti anche su resistenza elettrica, isolamento termico, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza all’acqua.
Le scarpe prodotte in conformità alle disposizioni di legge sono contrassegnate dal simbolo CE come previsto dalla Direttiva Europea 89/686.
I dispositivi di protezione applicati sono resi riconoscibili da specifiche marchiature che devono anche permettere l’identificazione del produttore e certificare la data di fabbricazione.
Decreto legislativo N. 81/2008
Salute e Sicurezza sul Lavoro sono disciplinati in Italia dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Noto anche come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, il Decreto è entrato in vigore il 15 maggio 2008 ed è stato implementato da correzioni contenute nel Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e da decreti successivi. L’ultima revisione del Testo Unico è datata maggio 2014.
All’articolo 1 del Testo Unico si ricorda che si tratta di un’opera “di attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”. Il Decreto Legislativo n. 81 è approvato “nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117(N) della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.
La Costituzione
Nella Costituzione italiana il lavoro è tra i principi fondamentali della Repubblica. Il primo ad essere menzionato dal costituente. L’articolo 1 sancisce che “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. All’articolo 32 può essere fatto risalire il principio di tutela del lavoratore stabilendo che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […]”.
IL Codice Civile
In materia di sicurezza sul lavoro si rammenta che l’articolo 2087 del Codice Civile intitolato “Tutela delle condizioni del lavoro” afferma che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.