Normativa

Le calzature antinfortunistiche devono essere prodotte secondo particolari standard dettati dalle disposizioni di legge sulla tutela della salute dei lavoratori e sulle caratteristiche del Dispositivi di Protezione Individuali.

In Italia e quindi in Europa la norma che regolamenta le calzature di sicurezza è la normativa EN ISO 20344:2022 “Dispositivi di protezione individuale – metodi di prova per calzature” e la EN ISO 20345:2022 “Dispositivi di protezione individuale – calzature di sicurezza”. Per ogni categoria la norma fornisce i requisiti minimi di cui le scarpe di sicurezza devono essere dotate. Queste normative sostituiscono le precedenti EN ISO 20344:2011 e EN ISO 20345:2011, introducendo delle variazioni, tra cui una nuova marcatura che tiene conto dei diversi inserti resistenti alla perforazione (PS o PL), nuovi requisiti (Scaff Cap e Ladder Grip), nuovo requisito di resistenza allo scivolamento (SR Glicerina+Detergente).

1. Fino a quando si può utilizzare la EN ISO 20345:2011 per certificare?
La norma scade il giorno 11/11/2024 quindi sino al 10/11/2024 sarà possibile ricevere richieste di certificazione secondo la EN ISO 20345:2011.

2. Cosa succede ai certificati già emessi secondo Regolamento UE 2016/425 che fanno riferimento alla EN ISO 20345:2011?
Restano validi anche dopo l’11/11/2024 e sino a loro naturale scadenza.
Ricade sul fabbricante l’onere di garantire la conformità al Regolamento UE 2016/425.

3. Fino a quando si possono produrre calzature a norma EN ISO 20345:2011?
Fino al 10/11/2024 e potranno essere commercializzate fino alla scadenza normalmente indicata come data massima di immagazzinamento nella nota informativa d’uso. Ricade sul fabbricante l’onere di garantire la conformità al Regolamento UE 2016/425.

Nel 2024 è subentrato un emendamento alla EN ISO 20345:2022 che chiarisce e integra alcuni aspetti normativi sotto il nome di EN ISO 20345:2022+A1:2024.

Tutti i modelli di scarpe che subiranno un aggiornamento di certificazione nel corso di quest’anno saranno indicate nell’elenco qui in basso:

 

Le scarpe prodotte in conformità alle disposizioni di legge sono contrassegnate dal simbolo CE come previsto dalla Direttiva Europea 89/686.

I dispositivi di protezione applicati sono resi riconoscibili da specifiche marcature che devono anche permettere l’identificazione del produttore e la data del lotto di produzione.

Regolamento 2016/425

 

Dal 21 aprile 2018 è stato recepito il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81, 31.3.2016, pag. 51): applicabile dal 21 aprile 2018(con eccezioni). 

Principali cambiamenti e Novità

 

  1. Le dichiarazioni di conformità di ciascun PPE devono essere associate a ciascun DPI o almeno direttamente reperibili dal sito aziendale il cui indirizzo web deve essere riportato nella nota informativa d’uso.
  2. Validità dei certificati di 5 anni (prima in ITALIA era illimitato, in altri stati no).
  3. Definite esattamente le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori.
  4. Sui DPI immessi sul mercato devono essere riportati obbligatoriamente: indirizzo del fabbricante, N. di lotto, data di fabbricazione (per verificarne la scadenza), codice articolo, oltre quanto già previsto prima.

  5. I dispositivi di protezione dell’udito passano da PPE di  categoria II a PPE di categoria III.

Per leggere il documento completo visita la pagina del regolamento europeo.

La Costituzione

Nella Costituzione italiana il lavoro è tra i principi fondamentali della Repubblica. Il primo ad essere menzionato dal costituente. L’articolo 1 sancisce che “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. All’articolo 32 può essere fatto risalire il principio di tutela del lavoratore stabilendo che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […]”.

Il Codice Civile

In materia di sicurezza sul lavoro si rammenta che l’articolo 2087 del Codice Civile intitolato “Tutela delle condizioni del lavoro” afferma che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

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